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8ACCESSO CIVICO SEMPLICE

D. Lgs. 33/2013 - Art. 5. Accesso civico a dati e documenti
(articolo così sostituito dall'art. 6, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016)

Comma 1) L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

FAQ ANAC DEL 30/07/2020 -  Punto 5.3 e 5.4

L’accesso civico semplice rimane circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione e costituisce un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione previsto dalla legge. Il dovere di pubblicazione è così presidiato dal diritto di chiunque, senza motivazione, di richiederne il corretto adempimento.

Per le società partecipate da pubbliche amministrazioni, l’accesso c.d. semplice si applica, per quanto compatibile, limitatamente ai dati  e ai documenti inerenti l’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dall’UE (art. 2bis, c. 3  D. Lgs. 33/2013).

 

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

D. Lgs. 33/2013 - Artt. 5. c.2 e 5bis Accesso civico a dati e documenti
(articolo così sostituito dall'art. 6, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016)

2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.

Per le società partecipate da pubbliche amministrazioni, l’accesso c.d. generalizzato si applica, per quanto compatibile, limitatamente ai dati  e ai documenti inerenti l’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dall’UE (art. 2bis, c. 3  D. Lgs. 33/2013).

 

L’accesso civico ai documenti e dati inerenti alle attività di pubblico interesse esercitate da CAMVO SpA posso essere richieste a mezzo mail all’indirizzo:

 

231@camvo.it o pec@pec.camvo.it all’attenzione del Responsabile della Trasparenza.

         Richiamando la delibera ANAC 1309/2016 si precisa che l’istanza di accesso civico deve identificare:

a)  i dati, le informazioni o i documenti richiesti;

b) le richieste non devono essere generiche ma consentire l’individuazione del dato, del documento o dell’informazione, con riferimento almeno alla loro natura e al loro oggetto.

c) Si applicano le esclusioni e i limiti di cui all’art. 5-bis del D. Lgs. 33/2013, applicando le Linee Guida di cui alla Delibera ANAC 1309/2016, valutando caso per caso la possibilità di diniego dell’accesso a tutela degli interessi pubblici e privati indicati dalla norma citata

 

 

 

        Registro Accesso civico generalizzato

       

 

 

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